Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate acquittal grounds under Art. 129 CP. The appeal was rejected because the lower court correctly declared non-prosecution based on statute of limitations rather than issuing an immediate acquittal. The court held that such a procedural choice does not warrant cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to issue an immediate acquittal under Article 129, Paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, despite the existence of a cause extinguishing the crime. The court ruled that the lower court's decision to declare non-prosecution due to the statute of limitations was legally sound and did not require the immediate acquittal mechanism. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the specific evidentiary basis required to challenge the procedural choice made by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal challenging a judgment of non-prosecution based on the statute of limitations is inadmissible unless the lower court failed to recognize facts so evident they could be ascertained without further investigation, as the decision to extinguish the crime rather than acquit is a valid judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIDORE MARIO nato a L'AQUILA il 30/01/1951 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 34-19395/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Corridore; considerato che entrambi i motivi di ricorso (replicati con memoria reiterativa del 2 ottobre u.s.), con i quali si contesta la mancata pronuncia assolutoria in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per il reato di appropriazione indebita, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445); che, di conseguenza, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocu/i, con una mera attività di constatazione, l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui ovvero la sua rilevanza penale (cfr.
Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091); che, tuttavia, nella specie, i motivi individuati dalla difesa non consentono un apprezzamento ictu oculi delle condizioni richieste per la pronuncia assolutoria di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presupponendo piuttosto un'attività di approfondimento e/o rivalutazione delle prove, incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di cui al comma 1 della stessa disposizione; che, dunque, intervenuta la prescrizione del reato, i giudici del merito hanno correttamente dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.