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Ordinanza — n. 41577/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal prescription and evidentiary review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that collective attorney withdrawal constituted a legitimate impediment to the statute of limitations. The court held that such withdrawal suspends the limitation period until the next hearing, meaning the crime was not expired at the time of the lower court's judgment. Furthermore, the second ground for appeal was rejected as lacking specificity and attempting an unauthorized re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 159, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 581 c.p.p.: Collective attorney withdrawal from hearings suspends the criminal statute of limitations until the next session, and appeals must meet strict specificity requirements to challenge factual findings.

Parole chiave

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criminal prescription statute of limitations collective attorney withdrawal legitimate impediment inadmissible appeal evidentiary review Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159, comma 1, n. 3 c.p.
Art. 581 c.p.p.
217266); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
217266); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDERCINI FABIO nato a ROVATO il 02/06/1968 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; I 33-19381/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Pedercini; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. (cfr.

Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154); che, nella specie, la durata del periodo di sospensione del corso della prescrizione, relativo all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, deve essere calcolato dal 9 luglio 2019 al 26 maggio 2020 e, dunque, il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata; che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.