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Ordinanza — n. 41576/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the credibility of the victim under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments regarding the credibility of the victim were deemed too generic and failed to identify specific distortions of the lower court's findings. Consequently, the court upheld the appellate judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must specify the particular errors in the lower court's assessment of evidence; generic complaints regarding the credibility of the victim without pinpointing specific distortions of the trial record are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds credibility of victim Article 581 c.p.p. procedural costs accertamento inesatto dei fatti verdetto di colpevolezza mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO GIUSEPPE nato a FANO il 04/04/1963 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 28-19336/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Mercurio; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.