Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and evidence distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pericle Santoro inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged motivational defects concerning criminal liability and the distortion of evidence regarding unjust profit, but the court found these arguments generic and lacking correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the alleged evidence distortion did not render the entire probative reasoning illogical, and the defense arguments were merely repeated without new decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal must contain specific grounds detailing the distortion of evidence or facts; generic allegations or arguments that do not disarticulate the entire probative reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO PERICLE nato il 06/02/1990 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 16-18974-2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pericle Santoro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della responsabilità penale per fatto di cui all'art. 640 cod. pen., con particolare riguardo al travisamento della prova della sussistenza dell'ingiusto profitto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Mazzoni, Rv. 279873; Sez. 5, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv. 252958), le doglianze difensive proposte con l'atto di gravame, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.