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Ordinanza — n. 41572/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the conviction for theft and the continuity of the crime, but the court found these arguments too generic and unrelated to the specific errors in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 635 c.p.; The appeal must contain specific grounds detailing the errors of the lower court; generic complaints or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific factual distortions are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal theft conviction continuity of crime Criminal Procedure Code court costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 635 c.p.
6-18530/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Karis; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
6-18530/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Karis; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 635 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS ROBERTO nato a ROVERETO il 21/02/1993 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; I. 6-18530/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Karis; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 635 cod. pen., nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.