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Ordinanza — n. 41571/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing and liability in a settlement case as grounds are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tindaro Milazzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing and liability aspects of a settlement agreement reached in second instance, arguing issues regarding the agreed penalty and responsibility. The court ruled that such complaints are prohibited in appeals because a judicially confirmed settlement cannot be unilaterally modified, except for clear statutory illegality, which was not found here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; In appeals regarding settlements, complaints concerning waived grounds or the agreed sentence are inadmissible as the private agreement, once judicially confirmed, cannot be unilaterally altered except in cases of manifest statutory illegality.

Parole chiave

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settlement appeal admissibility waived grounds in appeal sentencing limits statutory criminal liability waiver Cassazione inadmissibile indigenza processuale non provata persecuzione dei Tamil ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO TINDARO nato a MESSINA il 16/09/1989 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 5-12463/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tindaro Milazzo; considerato che il ricorso con il quale si impugna, in punto di trattamento sanzionatorio e responsabilità, la decisione pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è ammissibile in quanto i motivi proposti, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, in tema di concordato in appello, non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, ovverosia quando la pena sia diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (cfr.

Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); che, nella specie, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinuncia in appello ed i vizi attinenti alla determinazione della pena non sono trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta in quanto la pena concordata in relazione all'estorsione aggravata tentata rientra nella specie e nei limiti edittali di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.