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Ordinanza — n. 41570/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding criminal liability and sentencing. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of leniency, but the court found the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the offense's severity and the habitual nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals against judgments on criminal liability or sentencing are inadmissible if they lack specific grounds detailing decisive errors or arbitrary reasoning, as the merits of the case fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds criminal liability review sentencing discretion habitual offense inchiesta per sottrazione d'imposta contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, aì sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
266590; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINO ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 28/02/1981 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 4-12435/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Alessandrino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie eio un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, aì sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, inoltre, l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nella specie, l'offesa concretamente portata alla vittima del reato non è stata ritenuta di particolare tenuità e che, avendo l'autore commesso per tre volte lo stesso reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, il comportamento deve ritenersi abituale ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.;4-12435/2024 osservato che l'ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, non è specifico né consentito in questa sede; che, invero, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato, con argomentazìone esente da criticità giustificative, le ragioni del rigetto (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 20