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Ordinanza — n. 41569/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding defendant identification under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility but failed to provide concrete details linking the defendant to the alleged crime. Consequently, the court rejected the generic arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal against a judgment declaring responsibility is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to clearly identify the alleged author of the crime or provide a precise logical connection to the contested facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity defendant identification criminal procedure Art. 581 c.p.p. asserzione difendibile probabilità di successo del ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSETESCU BOGDAN ALESSANDRO nato il 04/05/1986 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 3-11734/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bogdan Alessandro Musetescu; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. perì.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi ovvero per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.