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Ordinanza — n. 41379/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds under the Orlando reform regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and did not fall within the limited scope of reviewable issues under the Orlando reform. The appellant argued a lack of motivation regarding the exclusion of non-punishability causes, but the court noted that the lower court's brief reasoning was sufficient given the defendant's voluntary waiver of evidence and the specific nature of plea bargain sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are limited to legal qualification, penalty illegality, and consent defects; generic complaints regarding motivation are inadmissible.

Parole chiave

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Orlando reform plea bargain sentencing inadmissible appeal generic grounds Cassation review scope privilegio di responsabilità azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 c.p
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZGUI HASSEN nato il 26/07/1983 avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAbdZits: udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. RAZGUI Hassen ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia gli ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in aumento sulla pena indicata a suo carico nella sentenza 18 marzo 2024 n.1011/24 del Tribunale di Brescia.

2. Il ricorrente deduce difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di con- danna non sorretto da adeguato apparato argomentativo in relazione alla esclu- sione di cause di non punibilità.

3. I profili di doglianza sono inammissibili in quanto generici, privi di fonda- mento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tem- poris in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estenso