Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41372/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for omitting generic mitigating circumstances analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41372/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Lorenzo Corsi's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court had logically denied it based on the drug's high capacity for dissemination, links to organized crime, and the defendant's lack of cooperative behavior. The supreme court upheld this decision, ruling that judges need only address decisive factors rather than every element presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 575 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court holds that a judge's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid if the reasoning is coherent and addresses the decisive factors, without requiring an exhaustive examination of all favorable or unfavorable elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances drug trafficking conviction inadmissible appeal judicial reasoning standard organized crime links braccialetto elettronico responsabilità penale responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 575 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSI LORENZO nato a ALATRI il 30/01/2000 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.CORSI Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha con- fermato la decisione del Tribunale di Velletri che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione, con finalità di spaccio di 60 panetti di hashish da cui erano ricavabili oltre 59.000 dosi singole g lo ha condannato alla pena di giustizia (anni due mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa). 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo- tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento eviden- ziando la gravità del reato, la capacità diffusiva dello stupefacente, i collegamenti con realtà criminali strutturate e organizzate e l'assenza di elementi di meritevolezza quali compor- tamenti collaborativi o resipiscenti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 r- - --_-,z7"- -- Il Consigliere estensore Il Presidente 1N CA Ugo Bellini Francesco layl Cia ,, 1 NOV ì024 \...-/- 2