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Ordinanza — n. 41371/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's habitual conduct finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded and lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged the refusal of the non-punishability benefit under Article 131 bis of the Penal Code, arguing a violation of law regarding habitual conduct. The court rejected this, noting the appellant failed to provide a generic fact pattern or specific criticism of the district judge's logical assessment of the recidivism and habitual nature of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks necessary critical analysis of the lower court's arguments, and merely repeats censure already examined by the district judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility habitual conduct exclusion non-punishability benefit lack of critical analysis manifestly unfounded appeal deposizione inattendibile perseguimento penale per diffamazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
pronuncia a sezioni unite Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1A wt h e, Di7 1.La Corte di appello di Palermo ha confermat a decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto NAPOLITANO Filippo colpevole del reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Escludeva il richiesto beneficio di cui all'art.131 bis cod.pen. in quanto riconosceva la abitualità della condotta in ragione di una serie (almeno sette) precedenti specifici intervenuti nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, generico privo di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisto di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivo di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Invero il giudice distrettuale ha evidenziato la ricorrenza della condizione ostativa della abitualità, come delineata dalla pronuncia a sezioni unite Tushaj, in ragione della pluralità di condanne riportate dal ricorrente per la stessa fattispecie contravvenzionale in un arco temporale molto limitato e prossimo alla violazione di cui al presente procedimento, esclusione espressamente prevista dall'art.131 bis cod.pen. ultimo comma, in considerazione del carattere reiterato, plurimo e abituale delle violazioni che impone, ex lege, un giudizio negativo in una prospettiva prognostica e di rieducazione.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensor 1) E POSI Tì..`, Il Presidente