Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Casa inadmissible because it failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's sentencing decision. The appellant argued that the sentence violated the statutory minimum, but the court found the appeal merely reproduced arguments already rejected by the appellate judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not contain a necessary critical analysis of the arguments and reasoning of the decision under review, merely reproducing points already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASA ALESSANDRO nato a MILANO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto CASA Alessandro colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (inflorescenze e foglie), qualificati i fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.
2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio non fissato sul minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell'ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e dei precedenti penali del reo.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens re D E I;(:) SII TATA Il Presidente