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Ordinanza — n. 41369/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gueye Aliou inadmissible, rejecting his claim that the sentence was below the statutory minimum. The appellant argued the penalty violated legal provisions, but the court found his arguments merely reproduced previously rejected criticisms without necessary critical analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing a necessary critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments lack critical analysis sentencing discretion statutory minimum penalty verdetto di colpevolezza determinazione dell'età confessione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 73, comma 5, dPR 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ALIOU (CUI: 067NI-13X) nato il 06/05/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto GUEYE Aliou colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio non fissato sul minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell'ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il valore minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e dei precedenti penali del reo.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,