Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ait Arbia Abdelilah inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his drug possession should be treated as personal use rather than trafficking due to his addiction and the nature of the substance. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing necessary legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific critique of the lower court's reasoning, and do not demonstrate a violation of law or a defect in motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT ARBIA ABDELILAH nato il 21/03/1991 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.AIT Arbia Abdelilah ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 per la detenzione, con finalità di spaccio, di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in quattro confezioni.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale lad- dove i fatti, in ragione dei profili ponderali dello stupefacente e tenuto conto delle modalità della condotta e della propria condizione di abituale assuntore di stupefacente, dovevano ritenersi penalmente irrilevanti in quanto ricon- ducibili all'art.75 Dpr 309/90.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legitti- mità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di cen- sure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motiva- zione logico giuridica.
Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente moti- vato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente erano presenti in ragione della suddivisione dello stupefacente in involucri separati, della detenzione dello stesso in luogo pubblico, del rinvenimento all'interno dell'abitazione del prevenuto di invo- lucri in cellophane dalle caratteristiche identiche a quelle in cui si presentava lo stupefacente sequestrato, così da inferirsi che lo stesso fosse detenuto in una prospettiva di cessione a terzi a prescindere dalla condizione di tossico- dipendenza dell'AIT.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore