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Ordinanza — n. 41367/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for drug possession as generic and lacking specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bava Vincenzo and Mantione Alessio inadmissible due to their generic nature. The defendants argued for acquittal but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning regarding their drug possession conviction. The court rejected these claims because the appeals did not adequately confront the logical and legally sound motivation of the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in a critical analysis of the contested decision's reasoning; generic complaints lacking precise legal arguments and references to the lower court's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds drug possession lack of critical analysis procedural requirements facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cui consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cui consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAVA VINCENZO nato a TORINO il 24/09/1976 MANTIONE ALESSIO nato a TORINO il 18/10/1989 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; .n

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto BAVA Vincenzo e MANTIONE Alessio colpevoli in concorso del reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Gli imputati, tramite il rispettivo difensore, ricorrono per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione nei loro confronti.

3. I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso sono generici e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cui consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr