Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence for drug trafficking, upholding judicial discretion under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentence for drug trafficking exceeded statutory minimums. The appellant argued the penalty was excessive, but the court affirmed that sentencing falls within the judge's broad discretionary power under Article 133 of the Penal Code. The decision emphasized that the applied sentence was not arbitrary and was correctly calibrated to the drug quantity, quality, and the defendant's professional involvement in the drug trade.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum range constitutes the exercise of the judge's broad discretionary power, requiring only a brief statement of evaluation criteria unless the quantification results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO IGNAZIO SANDRO nato a PALERMO il 29/01/1981 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena nei confronti di CAROLLO Ignazio Sandro in anni due mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di cinque panetti di stupefacente del tipo hashish da cui erano ricavabili 6.376 dosi singole.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto determinato in misura superiore al minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzionatorio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della gravità del reato (profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente) e della professionalità evidenziata nell'azione delittuosa oltre alla ricorrenza di collegamenti di assoluto rilievo con l'ambiente del narcotraffico.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens