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Ordinanza — n. 41363/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances and imposed an unjustified penalty. The court rejected these claims, noting the lower court's decision was sufficiently motivated, based on significant evidence, and free from logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and fail to provide a concrete, argumentative critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation vague grounds of appeal procedural costs mitigating circumstances gravi addebiti penali azione di responsabilità irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 62-bis cod.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
art. 62-bis cod. pen
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, in relazione al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUCIANO nato a FOGGIA il 10/06/1999 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Luciano Calabrese ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 23 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 27 gennaio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish, il 16 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, in relazione al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianza censura il trattamento punitivo, benchè esso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che vengono disattese cognita causa (pp. 3-4 della sentenza impugnata), sottolineando la mancanza di elementi positivamente emersi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed inoltre la gravità dei fatti e la sussistenza di precedenti in giudicato tali da far ritenere l'imputato proclive a delinquere e, dunque, non meritevole della invocata riduzione della pena. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma