Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Sparascio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing the sentence was excessively severe compared to his co-defendant and citing his cooperative behavior and lack of criminal links. The court rejected these claims as vague and non-specific, noting the lower court's decision was properly motivated and based on sufficient evidence, thus failing to meet the threshold for a valid cassation argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 132-133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and fail to provide a concrete, argumentative critique of the lower court's reasoning regarding the sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARASCIO SALVATORE nato a NARDO' il 29/05/1983 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Salvatore Sparascio ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 13 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari il 13 aprile 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 ottobre 2022, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (artt. 62-bis e 132-133 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di individuazione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, anche in ragione - si assume - della ingiusta sproporzione rispetto alla sanzione meno grave applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. alla coimputata nello stesso fatto Manca Mancini, del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato sia nelle indagini sia nella celere definizione del processo, dell'assenza di strumenti per il confezionamento, della modalità non scaltre di custodia della droga, della mancanza di prova circa il collegamento con ambienti criminali, della condotta anteatta di vita dell'imputato e delle sue condizioni personali e familiari.
3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le riferite doglianze sono costruite in fatto e censurano il trattamento punitivo, benchè esso sia sorretto da stringata ma sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che vengono disattese cognita causa (pp. 3-5 della sentenza impugnata). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella 'misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R