Cassation court dismisses appeals against drug trafficking convictions for lack of specific argumentation and legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Felice Di Gioia and Daniele Grieco inadmissible. Both defendants argued for legal violations regarding drug trafficking charges and sentencing severity, but the court found their arguments vague and repetitive without specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned arguments against the lower court's decision; generic or repetitive complaints without substantive legal critique result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIOIA FELICE nato a CORATO il 22/10/1993 GRIECO DANIELE nato a BARI il 03/01/1983 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Felice Di Gioia e Daniele Grieco ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da diversi Difensori, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 23 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Trani il 7 marzo 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Daniele Grieco responsabile di cessione di droga a Felice Di Gioia (capo A) e questi colpevole di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio (capo B), fatti commessi il 17 novembre 2022, in conseguenza condannando ciascuno di essi alla pena stimata di giustizia.
• 2. Felice Di Gioia si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche; e quanto alla immotivata applicazione all'imputato di una pena stimata eccessivamente severa. 2.1. Nell'interesse di Di Gioia è pervenuta il 2 settembre 2024 memoria con cui si insiste nelle' conclusioni già rassegnate.
3. Daniele Grieco si affida ad un unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato riconosciuto sussistente nella meno grave violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. In particolare, i giudici di merito hanno escluso la riconducibilità all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della pluralità delle sostanze e delle modalità organizzate dell'agire, mentre il complessivo trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci