Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with appellate court's reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Bervicato Massimo inadmissible because the appellant failed to address the logical reasoning of the appellate judgment regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court correctly noted that it is sufficient for a judge to reference only decisive elements when denying mitigation, rather than considering every favorable or unfavorable fact presented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant omits to confront the reasoning of the contested judgment, provided the lower court's decision is logical and free of contradictions, as the judge need not consider all elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERVICATO MASSIMO nato a NAPOLI il 07/03/1972 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.BERVICATO Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, aveva rideterminato la pena nei suoi confronti in anni otto mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni episodi di cessione. 2.Lannenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo- tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento eviden- ziando in primo luogo che la collaborazione con gli investigatori non era riferibile alla per- sona del ricorrente e che comunque la confessione era intervenuta in una fase avanzata del giudizio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 _Il Consigliere estensore Il