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Ordinanza — n. 41358/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds and adequately critique the lower court's reasoning. The appellant argued for a lesser qualification of drug possession under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, but the court found the appellate judgment logically sound and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower courts without a necessary critical analysis of the reasoning or a precise statement of the legal reasons justifying the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds failure to critique reasoning drug possession sentencing Article 73 paragraph 5 repetitive legal arguments court costs and fine denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Cass. Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Cass. S.U. n. 35737 del 24.6.2010
Cass. Sez. 3 n. 32696 del 27.3.2015
Cass. Sez. 6 n. 27809 del 5/3/2013
Cass. sez. 5 n. 29471 del 7/5/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI ROBERTO nato a ROMA il 01/08/1984 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto RICCI Roberto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 quantomeno in relazione alla detenzione di hashish e alla misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al bilanciamento tra circostanze a seguito di riqualificazione della recidiva, con esclusione della infraquinquennalità 3. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risultano altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili e e le modalità dell'azione in presenza di stupefacente detenuto, ai fini di spaccio, in costanza di misura cautelare domiciliare. 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass.

Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). A tale compito il giudice distrettuale si è attenuto fornendo logico apparato argomentativo volto a escludere la ipotesi di minore gravità in ragione dei parametri quantitativi e qualitativi dello stupefacente detenuto, alla stregua peraltro di una complessiva valutazione dell'intera fattispecie che connota il ricorrente quale soggetto in grado di rifornirsi di quantitativi non trascurabili di stupefacente di varia tipologia e di farne commercio pur sottoposto a misura cautelare. Il giudice distrettuale ha dato poi conto delle ragioni per cui ha inteso mantenere il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, pure a seguito della riqualificazione della recidiva, non ponendosi peraltro nella specie una ipotesi di reformatio in pejus in presenza della necessaria rivalutazione del giudizio di bilanciamento, intervenuto con argomenti logici e privi di contraddizioni, tenuto comunque conto del rilievo fornito dalla recidiva specifica, pure depurata dalla infra quinquennalità (sez.5, n.29471 del 7/05/2018, Guglielmi, Rv.273147).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere esten