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Ordinanza — n. 41356/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Oktisi's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility was flawed and illogical, citing the negative outcome of a home search and his cooperative behavior. The court rejected these claims as vague and fact-based rather than legal arguments, noting they attempted to reconstruct events contrary to the established facts during the summary trial.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, or merely attempt to reconstruct facts contrary to the lower court's finding without providing a specific legal critique of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal vague grounds lack of legal critique summary trial procedure procedural costs oltraggio alla corte ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKTISI MATTEO nato a FRASCATI il 25/06/1995 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.0ktisi Matteo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 13 novembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Velletri il 15 maggio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 28 aprile 2023, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, esclusa la recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, in punto di affermazione dell'an della penale responsabilità dell'imputato: in particolare, si sottolinea l'esito negativo della perquisizione domiciliare, la circostanza che la polizia giudiziaria non ha visto passaggio di denaro e il comportamento collaborativo dell'imputato. Con memoria del 2 settembre 2024 la Difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le riferite doglianze sono costruite in fatto e mirano, a ben vedere (ma inammissibilmente in sede di legittimità), ad una ricostruzione alternativa degli accadimenti, difforme da quella fatta propria dai decidenti alle pp. 4-6 della sentenza impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom