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Ordinanza — n. 41351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Marius Bogdan Lapusneanu was declared inadmissible by the Corte di Cassazione on November 11, 2024. The appellant challenged the conviction for a crime under Article 73, paragraph 5, of the DPR 309/1990, citing a lack of reasoning regarding both criminal responsibility and the choice of sanction. The court rejected these claims as vague, generic, and merely reiterative of points already adequately addressed by the lower courts without specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, failing to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision based on the case facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning cassation procedure specific argumentation deposizione inattendibile censura dell'accertamento dei fatti azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPUSNEANU MARIUS BOGDAN (CUI 038M99T) nato il 07/07/1989 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Lapusneanu Marius Bogdan ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 20 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma il 13 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 settembre 2021, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità sia alla scelta del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze sono estremamente generiche, richiamano astratti principi di diritto non "calati", tuttavia, nel caso di specie e risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata, con cui il ricorso non si confronta. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il