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Ordinanza — n. 41349/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Gallo's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Gallo argued for a violation of law and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found his arguments vague and repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the standard of specific, argumentative criticism required to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, or merely reiterative of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances vague arguments reiterative criticism procedural costs criminal appeal specific argumentation verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 62-bis cod. pen
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO VINCENZO nato a ROMA il 13/08/1987 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Vincenzo Gallo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 13 settembre 2023 ha integralmente offermato, la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di wairaird il 1231 atftt 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 4 marzo 2023, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianze risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, che hanno ritenuto, in sostanza, con motivazione stringata ma non manifestamente illogica, non sussistere elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche tenuto conto della inflizione di pena già piuttosto mite. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i