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Ordinanza — n. 41341/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued regarding the affirmation of responsibility but did not provide specific legal grounds or reference the appellate decision's motivation. The court ruled that the appeal was insufficient as it lacked the necessary critical engagement with the appellate court's logical and legally correct arguments.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the lower court's arguments and lack precise legal justifications with appropriate references to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis cassation procedure appellate reasoning legal justification requirement delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO ANTONIO nato a MILANO il 05/04/1971 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di Nigro Antonio nella misura di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa in relazione al trasporto di sostanza stupefacente di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr