Cassation court dismisses appeals for drug trafficking as inadmissible due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Beleshi Elton and Vishaj Leonard inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding their responsibility for drug trafficking violations under Article 73 of the relevant decree. The court rejected the claims because the appeals lacked specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning and merely reiterated previously dismissed points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they fail to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning and merely reiterate previously dismissed points without new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELESHI ELTON nato il 25/04/1982 VISHAJ LEONARD nato il 29/09/1988 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Beleshi Elton e Vishaj Leonard ricorrono, tramite separati ricorsi curati dallo stesso Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 17 novembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Aosta il 16 marzo 2022., all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto Beleshi Elton e Vishaj Lonard Felice Beninati responsabili di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra il 2020 e il 2021, in conseguenza condannando ciascuno di essi alla pena stimata di giustizia, invece, riconosciute a Beleshi Elton le attenuanti generiche ed assolto Vishaj Leonard, cui pure sono state riconosciute le generiche, dalla contestazione di cessione di droga avvenuta il 27 aprile 2021, ha rideterminato per entrambi la pena, riducendola; con conferma nel resto.
2. Beleshi Elton si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto alla omessa assoluzione dell'accusa di cui al capo n.
4) dell'editto; e quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.Vishaj Leonard si affida ad un unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella meno grave violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti: rispetto ad essa ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso