Criminal appeal dismissed for lack of motivation and generic grounds regarding criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Longoni's appeal against the second-instance criminal judgment inadmissible due to manifestly unfounded grounds. Longoni argued for a defect in the lower court's reasoning concerning his criminal responsibility, but the court found his arguments generic and lacking necessary critical analysis of the original decision. Consequently, the appeal was rejected, and Longoni was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a comparison with the contested decision, and fail to provide a critical analysis of the arguments supporting the judgment on criminal responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI LUCA nato a GIUSSANO il 15/07/1970 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato in punto a responsabilità penale la decisione del Tribunale di Genova con la quale LONGONI Luca era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S, rideterminando la pena in ragione della riduzione prevista all'esito del rito abbreviato.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Onta) 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos