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Ordinanza — n. 41336/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/90 regarding drug trafficking. The court rejected this claim, noting that appeals based on legal qualification errors are limited to cases of manifest error, which were not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: Appeals challenging legal qualification are admissible only if the qualification constitutes a manifest error, absent in this case.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal drug trafficking statute cassation inadmissibility procedural costs award prove acquisite tramite sorveglianza atti istruttori indagine preliminare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90
pen., la pena di anni tre di 'reclusione ed euro 12.600 di multa in rela- zione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73, commi 1, dPR 309/90.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
pen., la pena di anni tre di 'reclusione ed euro 12.600 di multa in rela- zione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73, commi 1, dPR 309/90.
Art. 616, c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
PG contro Paolino Michele, Rv.281116, sez.2, 31.3.2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NKEMKA SALAS nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. NKEMKA Salas ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di 'reclusione ed euro 12.600 di multa in rela- zione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell'art. 73, commi 1, dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione della fattispecie ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre