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Ordinanza — n. 41335/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement of appeal reasons under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was based on a settlement of all appeal reasons under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to verify the validity of the settlement, but the court noted that the parties had already agreed to waive all appeal grounds except those regarding sentencing. Consequently, the court applied Article 610 to dismiss the appeal without examining the merits of the alleged procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties settle all appeal reasons under Art. 599-bis c.p.p., a subsequent cassation appeal challenging the settlement is inadmissible de plano.

Parole chiave

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Article 599-bis settlement of appeal inadmissible appeal waiver of grounds de plano dismissal Code of Criminal Procedure procedural settlement verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
del Tribunale di Genova il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA PAOLO (CUI 050IEMT) nato a GENOVA il 01/10/1968 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA Lsato_a2LyisgLaiie_parti;± udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Paolo Saba ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e anche di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di concorso in furto consumato aggravato (capo E), di detenzione illecita di stupefacente (capo L) e di porto illegale di armi (capo M), fatti contestati come commessi tra il 2014 e il 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, operato l'aumento ex art. 81 cod. pen. e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, non applicata la recidiva, ritenute le attenuanti prevalenti, dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ai sensi dell'art.416 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi il Giudice limitato a svolgere un ruolo di tipo "notarile" senza verificare - si sostiene - la correttezza della richiesta. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

Il ricorso peraltro è meramente assertivo e privo di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settem