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Ordinanza — n. 41333/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of evident grounds for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Lekaj Akil and Skenderaj Eneo inadmissible de plano. The appellants argued that the trial court violated the law by failing to explain why they were not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such acquittal grounds must be evident from the text of the lower court's decision to be admissible for review. Since no such grounds were apparent or argued, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging a conviction where acquittal grounds under Art. 129 c.p.p. are not evident in the lower court's decision are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissibility de plano Art. 129 c.p.p. evident acquittal grounds violation of law Cassation appeal prove acquisite illegalmente allegazioni fattuali non credibili pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi, che sono di identico contenuto, lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Art. 444 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consegue l'inammissibilità delle impugnazioni, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I ricorsi, che sono di identico contenuto, lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar
pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
(ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKAJ AKIL nato il 06/06/1997 SKENDERA3 ENEO nato il 25/01/1999 avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO\tatb-57Q-MTIETS3Ri', udita- la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Lekaj Akil e Skenderaj Eneo ricorrono, tramite separati ricorsi curati dal medesimo Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 9 novembre 2023 ha applicato agli stessi, imputati, in concorso tra loro, della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 30 settembre 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

I ricorsi, che sono di identico contenuto, lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti, «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 27710).

Nel caso in questione, non appare evidente - né viene argomentata - l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento degli imputati. Consegue l'inammissibilità delle impugnazioni, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2