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Ordinanza — n. 41330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague arguments and lack of specific legal critique against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Minniti inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Minniti argued that the lower court should have acquitted him of the crime of illegal possession of drugs, claiming insufficient evidence for his culpability. The court rejected this appeal as manifestly unfounded because the arguments were vague, lacked specific legal critique, and failed to address the evidentiary basis of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague and do not constitute a specific legal critique of the lower court's decision, and no fault is found in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague arguments lack of legal critique procedural costs drug possession crime responsabilità penale dei minori ministro della giustizia pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.): ad avviso del ricorrente, infatti, si sarebbe dovuta pronunziare sentenza di proscioglimento, non risultando elementi sufficienti a giustificare un giudizio di addebitabilità del reato all'imputato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.): ad avviso del ricorrente, infatti, si sarebbe dovuta pronunziare sentenza di proscioglimento, non risultando elementi sufficienti a giustificare un giudizio di addebitabilità del reato all'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Giuseppe Minniti ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 14 dicembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 19 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto contestato come commesso il 16 novembre 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante riconosciuta sussistente, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.): ad avviso del ricorrente, infatti, si sarebbe dovuta pronunziare sentenza di proscioglimento, non risultando elementi sufficienti a giustificare un giudizio di addebitabilità del reato all'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe ed assolutamente non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze, infatti, consistono nella mera asserzione circa la - ritenuta - necessità di proscioglimento dell'imputato, non ulteriormente illustrata.

Donde, di necessità, la pronunzia in dispositivo. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,