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Ordinanza — n. 41327/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement waiving all appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was based on a settlement agreement where both parties waived all appeal grounds except those regarding sentencing. The appellant argued for a retrial on non-punishment, legal qualification, and sentencing excess, but offered no substantive arguments to support these claims. Consequently, the court applied the statutory rule allowing immediate dismissal of such meritless appeals without a full hearing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.: When an appeal is based on a settlement agreement waiving all grounds except sentencing, and the appeal lacks substantive arguments, it is inadmissible and dismissed de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement waiver of grounds de plano dismissal sentencing determination indagine su reati finanziari flussi finanziari illeciti istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHUJA EDMOND (CUI 01J8QV1) nato il 02/10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA..dato avviso alle parti;--) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Zhuja Edmond ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 14 settembre 2023 la Corte di appello di &Al, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verona il 20 giugno 2022m all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi il 14 dicembre 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ravvisata recidiva, l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione, ha rideterminato, riducendolo, il trattamento sanzionatorio; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; erroneità della qualificazione giuridica; eccessività della pena irrogata e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto estremamente stringata (p. 4), della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

Peraltro, il ricorso è meramente assertivo e privo di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settem