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Ordinanza — n. 41326/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for procedural defect cured by request for expedited trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the failure to notify the defendant of the right to medical assistance was cured by his request for an expedited trial. The appellant argued this procedural omission violated the law, but the court found the defect was remedied under established case law. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for driving under the influence was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 183 cod. proc. pen.: A procedural defect regarding the notification of the right to medical assistance for blood tests in drunk driving cases is cured if the accused requests an expedited trial.

Parole chiave

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drunk driving conviction procedural defect cure expedited trial request nullity of intermediate order inadmissible appeal minore età non comprovata responsabilità penale dei minori minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 183 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 186 comma 2 lett.b) C.d.S.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 40550 del 3/11/2021, Martini Loris, Rv. 282062
44962 del 4/11/2021, Rossi Fabio, Rv. 282245
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFAN MINAI nato il 22/11/1976 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; MOTIVI DELLA DECISIONEITTO 1.TRIFAN Mihai ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati emato-chimici eseguiti dalla struttura sanitaria per omesso avviso, ex art.114 disp.att. cod.proc.pen., del loro compimento.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. 3.1 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato di questa corte di legittimità che in tema di guida in stato di eb- brezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcole- mico, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art.183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbre- viato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, Martini Loris, Rv.282062; 44962 del 4/11/2021, Rossi Fabio, Rv.282245).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il