Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request alternative penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Nicolosi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing violations of law regarding criminal responsibility, non-punishability, and sentencing. The court rejected these vague complaints as mere repetitions of arguments already properly evaluated by the lower courts on evidence and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, or merely reiterative of arguments already decided by the court of first instance without providing a new legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GIUSEPPE nato a MESSINA il 27/04/1972 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Giuseppe Nicolosi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 20 gennaio 2023 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Messina il 28 aprile 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto marijuana, il 21 novembre 2019, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena di giustizia.
2. L'imputato si affida a cinque motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
1) all'affermazione circa l'an della responsabilità penale;
2) alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
3) al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche;
4) alla ritenuta eccessività della pena inflitta;
5) si domanda, infine, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia infatti è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 2-4 della sentenza impugnata), in particolare: (1) l'affermazione di penale responsabilità per la cessione è basata sulle dichiarazioni di testimone - l'acquirente - ritenuto motivatamente attendibile, peraltro corroborate dall'accertamento dei reiterati contatti telefonici tra l'imputato e Carlo Maiorana; (2) i giudici di merito hanno, con motivazione non illogica né incongrua, escluso che il fatto sia di particolare tenuità e, comunque, occasionale, spiegando che l'imputato è gravato da plurimi precedenti penali per fatti anche gravi; (3) quanto alle attenuanti generiche, si è rilevata la mancata emersione di ragioni per il riconoscimento delle stesse e, comunque, si è tenuto conto della condotta di vita anteatta; (4) lo scarto tra il minimo edittale e la pena inflitta è di un mese di reclusione, che è stato non illogicamente giustificato con i precedenti penali dell'imputato.
Infine (5), non risulta che la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. sia stata rivolta alla Corte di appello; in ogni caso, è affermazione costante della S.C. quella secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; in termini, Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z, Rv. 285902;
Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino Pasquale, Rv. 285090); mentre nel caso in esame non è stato nemmeno introdotto dalla Difesa il tema della previa avvenuta richiesta in tal senso. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle v spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende