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Ordinanza — n. 41321/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuffrida Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction for drug trafficking, alleging a misinterpretation of evidence and procedural flaws. The court rejected these claims as they merely reproduced previously dismissed arguments without providing the specific legal reasoning required for a cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already rejected by the lower courts without offering a new, specific legal critique or precise legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds repetitive arguments drug trafficking penalty court costs and fine momento del reato testimonianza della vittima perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA STEFANO nato a CATANIA il 11/01/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rideterminato la pena nei confronti di Giuffrida Stefano nella misura di giustizia, in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato denunciando un travisamento della fonte di prova.

3. Il ricorso é inammissibile dal momento che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I I ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, risolvendosi la censura in una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda processuale, preclusa dinanzi al giudice di legittimità.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il