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Ordinanza — n. 41320/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification and unclear grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Ambra inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence applying a negotiated penalty for driving without a license, arguing for a legal error in fact qualification and an unexplained failure to acquit under Article 129. The court ruled that neither the alleged legal error was manifestly eccentric nor the grounds for acquittal evident enough to warrant a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 129; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals challenging legal qualification in plea-bargain cases are inadmissible unless the error is manifestly eccentric, and appeals regarding acquittal grounds are inadmissible unless the non-punishment cause is evident in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error legal qualification acquittal grounds plea bargain penalty de plano dismissal Article 129 diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti, secondo costante e condivisibile orientamento interpretativo della S.C., «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
281116, e Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/20202, Annas Kaddche, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018
272619, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018
(ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBRA DAVIDE nato a CALTANISSETTA il 31/01/1991 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA4-, lat--o- avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Davide Ambra ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta il 12 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato della contravvenzione di guida senza patente, fatto contestato come commesso il 16 gennaio 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le doglianze non possono trovare ingresso in questa sede. Infatti, secondo costante e condivisibile orientamento interpretativo della S.C., «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023; in termini v.

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino, Rv. 281116, e Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc. Cari, Rv. 279842; nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 25617 del 25/06/20202, Annas Kaddche, Rv. 279573, Sez. 1, n. 15553 d61 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Ma nel caso di specie eventuali errori di qualificazione di tale portata non vengono segnalati né risultano evidenti con immediatezza e senza margini di opinabilità. Inoltre, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 27710).

Nel caso in questione, non appare evidente l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento dell'imputtao. Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoreAella cassa delle ammende. Così deciso in Roma il