Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evident grounds for acquittal under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued that the lower court failed to justify acquittal on the second count regarding minor drug possession for personal use, citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such a complaint is inadmissible unless the lower court's text clearly shows the existence of a statutory ground for acquittal, which was not evident here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal challenging a conviction for lack of justification under Article 129 is inadmissible unless the lower court's text clearly reveals the existence of a statutory ground for acquittal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI PIETRO nato a TORINO il 27/08/1980 avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Pietro Occhipinti ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Ivrea il 22 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2), fatti contestati come commessi il 30 marzo 2023, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, per non avere la sentenza indicato le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto al capo n.
2) dell'editto, essendo la detenzione della droga "leggera" di cui a tale capo di accusa destinata al mero consumo personale dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 27710).
Nel caso di specie, non appare evidente l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento, limitandosi il ricorrente ad affermare la finalità, a suo avviso, esclusivamente per consumo personale della detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo n. 2). Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre