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Ordinanza — n. 41317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing on non-qualifying grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the new procedural law restricts challenges to sentencing to specific legal qualification and consent issues. The appellant argued the judge failed to verify the drug nature of seized substances, but this was deemed a request for re-evaluating criminal responsibility rather than a valid ground. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing requests are limited to legal qualification, sentencing illegality, and consent defects; requests to re-evaluate criminal responsibility are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing appeal inadmissibility Orlando reform procedural law criminal responsibility re-evaluation drug possession sentencing consent to sentencing request agente di polizia violenza o minaccia contro le autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 dPR 309/90

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE DOMENICO nato a BARI il 08/08/1990 avverso la sentenza del 24/02/2024 del TRIBUNALE di BARI--Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. PEPE Domenico ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione e euro 688,00 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente con finalità di cessione, qualificati i fatti ai sensi dell'arT.73, comma 5, dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge per non avere il giudice del patteggia- mento provveduto ai sensi dell'art.131 bis cod.proc.pen. e denunciando la illegalità della pena per omessa verifica del carattere stupefacente della sostanza seque- strata all'imputato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manife- stamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appli- cazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. Invero il secondo motivo di ricorso, pur richiamando il vizio di illegalità della pena, denuncia in sostanza l'irri- levanza penale del fatto per omessa verifica del carattere stupefacente della so- stanza sequestrata, in sostanza sollecitando una rivalutazione in termini di respon- sabilità penale del prevenuto, ipotesi non consentita dall'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma