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Ordinanza — n. 41316/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of non-prosecution due to dangerous highway flight and drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his arguments generic and lacking necessary critical analysis of the district court's reasoning. The decision emphasized that the appellant's flight from police officers on a highway, combined with drug possession, created a significant danger to protected legal interests, negating any special leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 363-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, lack critical analysis of the lower court's arguments, and fail to demonstrate that the exclusion of non-prosecution or mitigating circumstances is legally erroneous given the objective danger posed by the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution cause generic grounds highway flight drug possession mitigating circumstances procedural review esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRAO SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 29/05/1961 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto INGRAO Salvatore colpevole della contravvenzione di cui all'art.187 comma 8 Codice della Strada per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per l'accertamento della condizione di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, peraltro rinvenute nella sua disponibilità, mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato le modalità della condotta, escludendone la particolare tenuità in quanto il ricorrente si era dato alla fuga alla vista del personale di PG e, piuttosto che consentire la sua identificazione, aveva costretto l'equipaggio delle forze dell'ordine ad un inseguimento che era proseguito per alcuni chilometri lungo un'arteria autostradale. Il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto, considerata la sconsiderata condotta dell'automobilista, il quale aveva successivamente ammesso di avere consumato sostanza stupefacente, a fronte di inseguimento realizzato lungo un'arteria autostradale, così da potersi escludere la speciale tenuità del fatto e la minima offensività dell'azione antigiuridica.

Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dell'intensità del pericolo al bene giuridico protetto e dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere e