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Ordinanza — n. 41315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Boldrini inadmissible, confirming his conviction for heroin possession with intent to sell. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and lacking specific factual criticism. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient to address the prosecution's evidence regarding the drug's weight and storage location.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual criticism, and merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without new analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug possession conviction lack of factual criticism Article 131 bis generic mitigating circumstances alibi testimonianza inattendibile rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 24200/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground of non-punishment lacks statutory admissibility under Italian criminal procedure law.
Ordinanza — n. 39052/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal against drug conviction for generic mitigating circumstances and procedural violations.
Ordinanza — n. 26304/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they merely repeat first-instance arguments without new legal grounds.
Sentenza — n. 48401/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal due to statute of limitations extinguishing the crime before judgment. The court annuls the conviction because the maximum five-year prescription period expired on October 10, 2021, rendering the defendant non-punishable. The procedural outcome is an annulment without remittal, as the crime is extinguished by prescription. The material facts involve a driver refusing to follow Carabinieri for alcohol tests, leading to a conviction under Article 186 of D.Lgs. 285/1992. The court ruled that the prescription period had already matured before the appeal, making the conviction void. The decision applies established principles that once a cause of extinction exists, no further merit review is needed. The legal rule is that prescription extinguishes criminal liability, preventing any conviction or conditional suspension. The court cited Article 129 of the Code of Criminal Procedure as the basis for declaring the crime extinguished. The cited cases include Sez. U, n. 1021/2001 and Sez. U, n. 35490/2009 regarding prescription and annulment. The keywords are statute of limitations, criminal law, annulment without remittal, non-punishability, prescription period, Code of Criminal Procedure, and extinguishment of crime.
Ordinanza — n. 2861/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding blood alcohol test validity, upholding conviction for driving under influence.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLDRINI ANDREA nato a RAVENNA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; f

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto BOLDRINI Andrea colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo eroina in due distinte confezioni e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (all'interno di locale adibito a magazzino-garage), il dato ponderale e l'esistenza di una rudimentale organizzazione Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente.

Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estenso