Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of specific factual criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Boldrini inadmissible, confirming his conviction for heroin possession with intent to sell. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and lacking specific factual criticism. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient to address the prosecution's evidence regarding the drug's weight and storage location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual criticism, and merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without new analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLDRINI ANDREA nato a RAVENNA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; f
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto BOLDRINI Andrea colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo eroina in due distinte confezioni e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (all'interno di locale adibito a magazzino-garage), il dato ponderale e l'esistenza di una rudimentale organizzazione Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente.
Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estenso