Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant a suspended sentence and imposed a harsh penalty, but the court found these complaints to be vague and merely assertive rather than specific legal critiques. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was properly motivated and free from logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning, limiting objections to mere assertions of disagreement with the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIF OUSSAMA nato il 06/10/1998 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Atif Oussama ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 21 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di trasporto e di detenzione a fine di cessione di 2 kg di marijuana, fatto contestato come commesso il 28 aprile 2021, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, non sospesa condizionalmente.
2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta difetto di motivazione: A) quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i decidenti trascurato la 'giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza e l'atteggiamento tenuto, essendosi costituito; B) e quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze, peraltro strutturate in maniera meramente assertiva ed avversativa, risultano reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 2-3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata: in particolare, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è giustificata con l'assenza di elementi positivi e con l'essere l'imputato fuggito ed essersi reso irreperibile dopo i fatti; e la scelta della pena-base, parametrata sui valori edittali medi, tiene conto della quantità non insignificante di droga (due chili), del principio attivo e delle dosi ricavabili, non risultando valorizzabile, nella prospettiva della Difesa, la confessione resa, attesa la sorpresa in flagranza, ed essendo state applicate le attenuanti generiche nella misura massima, attesa la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i