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Ordinanza — n. 41310/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evident non-prosecution grounds in sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to demonstrate that the lower court's sentencing decision clearly excluded statutory grounds for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the judgment lacked justification for not acquitting the defendant, but the court held that such a complaint requires explicit evidence of a mandatory acquittal cause within the text of the contested ruling. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentencing decision that excludes statutory grounds for non-prosecution is inadmissible unless the text of the judgment makes the existence of such a cause evident.

Parole chiave

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inadmissibility de plano non-prosecution grounds sentencing decision evident cause Article 129 criminal procedure false dichiarazioni senza giuramento obbligo d'identificazione responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, per non avere indicato le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
del Tribunale di Padova il 20 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, per non avere indicato le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar
pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
(ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZZAZ TAOUFIK (CUI 0642AG3) nato a OULAD SAID EL OUED( MAROCCO) il 15/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato--T-a-vvtalrE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ghazzaz Taoufik ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Padova il 20 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 20 ottobre 2023, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, per non avere indicato le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 27710).

Nel caso di specie non è stata nemmeno prospettata la palese evidenza dell'esistenza di una causa di necessario proscioglimento. Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2