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Ordinanza — n. 41308/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41308/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANARA MASSIMLIANO nato a PALERMO il 22/05/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Massimiliano Fanara ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 18 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lodi il 28 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto contestato come commesso il 3 novembre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 41308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria sotto i seguenti profili: quanto alla mancata applicazione all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., di cui ricorrerebbero, ad avviso della Difesa, i presupposti; e quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla scelta di un trattamento sanzionatorio che si stima eccessivamente severo, anche a causa della mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

Parole chiave

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massima inquisitoria gravi addebiti penali inoltro di querela penale testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria sotto i seguenti profili: quanto alla mancata applicazione all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANARA MASSIMLIANO nato a PALERMO il 22/05/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Massimiliano Fanara ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 18 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lodi il 28 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto contestato come commesso il 3 novembre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria sotto i seguenti profili: quanto alla mancata applicazione all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., di cui ricorrerebbero, ad avviso della Difesa, i presupposti; e quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla scelta di un trattamento sanzionatorio che si stima eccessivamente severo, anche a causa della mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.

In particolare, logica, coerente ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità è la motivazione che esclude l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pp. 4-5) ad il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (p. 5). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in