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Ordinanza — n. 41305/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41305/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con la quale CROCETTI Giustino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, hashish e marijuana), con la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, custodite all'interno di casolare ove egli abitava, nonché della detenzione di armi e munizioni.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41305/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza facoltà di astenersi dal testimoniare deposizioni attendibili dichiarazioni contraddittorie confessione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Con riferimento ai motivi di ricorso va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCETTI GIUSTINO nato a CAMPLI il 12/04/1952 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con la quale CROCETTI Giustino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, hashish e marijuana), con la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, custodite all'interno di casolare ove egli abitava, nonché della detenzione di armi e munizioni.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sia in relazione alla misura della pena base applicata, sia in ragione del mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento ai motivi di ricorso va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in termini edittali improntati al minimo tenuto altresì conto della gravità dei reati commessi e in ragione dei precedenti riportati dall'imputato, i quali costituiscono indice della sua inclinazione a delinquere e della sua pericolosità sociale, tenuto altresì conto dello stato avanzato del reato tentato.

Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza a fronte della obiettiva gravità dei fatti ascritti, dei precedenti penali di cui è gravato e della assenza di profili di meritevolezza ad eccezione della parziale collaborazione offerta agli inquirenti, che ha trovato adeguato riscontro nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigl