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Ordinanza — n. 41304/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41304/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto META Elvist colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato con ricorso sottoscritto personalmente il quale si doleva di difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41304/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di cassazione.

Parole chiave

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asserzione difendibile diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di cittadino etiope capacità processuale procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: META ELVIST nato il 24/06/1985 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA Pato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto META Elvist colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato con ricorso sottoscritto personalmente il quale si doleva di difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

3. In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di cassazione.

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens