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Ordinanza — n. 41302/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41302/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NAJY AKRAM nato il 27/10/2000 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.En Najy Akram ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 10 luglio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Pistoia il 10 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra l'estate 2020 e l'aprile 2021, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41302/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Pistoia il 10 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra l'estate 2020 e l'aprile 2021, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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azione civile accusa penale azione intesa alla dichiarazione di responsabilità corresponsabilità della vittima domanda d'asilo di cittadino nigeriano credito contestato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NAJY AKRAM nato il 27/10/2000 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.En Najy Akram ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 10 luglio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Pistoia il 10 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra l'estate 2020 e l'aprile 2021, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge in relazione: all'applicazione all'imputato di una sanzione stimata eccessivamente severa; e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie (numero di cessioni di droga, quanto alla scelta della pena all'interno delle forbice edittale; modalità di consumazione dei reati, assenza di lecite fonti di reddito dell'imputato, mancanza di allegazioni circa una stabilità di tipo familiare in Italia e violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare, ergo: pericolosità sociale, quanto alla espulsione) ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta, in definitiva, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, che non trascura l'esame delle deduzioni difensive. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro