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Ordinanza — n. 41301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to procedural delay under Art. 591 and 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible without formalities because it was filed late, missing the 45-day deadline set by the Court of Appeal. The appellant argued for procedural violations regarding the prosecutor's appeal and the court's jurisdiction, but the Court focused solely on the untimeliness of the filing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. c) c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal filed after the expiration of the statutory forty-five day period is inadmissible without formalities, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit violation procedural delay consequences Supreme Court dismissal court costs and fine accertamento inesatto dei fatti falsa testimonianza prove inattendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. c) c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA ERMAL nato il 21/02/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti• 1 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; • Motivi della decisione 1.ZINA Ermal ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado impu- gnata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale in ragione della inammis- sibilità della impugnazione del P.M. in appello; nonché la mancata pronuncia sulla incompetenza del Tribunale di Livorno; deduce altresì violazione di legge in rela- zione alla qualificazione giuridica del reato e la conseguente mancata pronuncia sella causa di non punibilità della maturata prescrizione.

3. Il ricorso è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza, pronunciata in data 7 Giugno 2022 (e pertanto entro la data del 20 Ottobre 2022), mentre l'impugnazione è stata depositata in data 21 Ottobre 2022 e quindi tardi- vamente, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il consigliere estensore il Pre