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Ordinanza — n. 41293/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving and failure to assist after traffic accident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was logical and consistent with established jurisprudence. The appellant argued he lacked awareness of causing the accident and claimed the offense was too minor to warrant punishment. The court rejected these claims, noting the appellant's immediate departure from the scene and the clear evidence linking him to the vehicle involved in the collision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 186, 189 c.d.s.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is logical and free from evident illogicality, particularly regarding the identification of the driver and the assessment of negligence in a traffic accident.

Parole chiave

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inadmissible appeal drunk driving conviction failure to assist traffic accident liability lack of awareness defense testimonianza inattendibile alibi testimone a discarico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 186 comma 2 lett. b) e 2 bis C.d.S.
Art. 189 commi 6 e 7 C.d.S.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCI ANDRES nato a PESARO il 27/12/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; I

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.PASCUCCI Andres ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. per non essersi arrestato e per non avere prestato assistenza al conducente del vei- colo antagonista a seguito di scontro tra veicoli, nonché in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186. comma 2, lett.b) e 2 bis C.d.S., per avere condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e al riconoscimento della responsabilità dell'im- putato, non risultando da alcun elemento processuale che lo stesso avesse avuto adeguata consapevolezza di avere provocato un sinistro stradale con conseguenze lesive.

Lamenta altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in ragione della tenuità della condotta e dell'offesa e in relazione all'art.186 C.d.S. assume difetto di mo- tivazione in relazione alla prova di responsabilità, in particolare in ordine alla individuazione del ricorrente quale soggetto alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e meramente ripropositivi di censure già adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della responsabilità del prevenuto appaiono lo- gici, coerenti con le sommarie dichiarazioni delle persone che hanno assistito al sinistro e in particolare con le dichiarazioni della persona offesa che aveva indicato il veicolo che lo aveva attinto in fase di svolta a sinistra e alle im- mediate ricerche del veicolo investitore. 3.1 I giudici di merito, con sentenza che non si presta a censura in sede di legittimità, ha infatti motivato in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità che, in ragione della violenza dell'urto, dei danni riportati da en- trambi i veicoli e della condotta del ricorrente che si era immediatamente allontanato dal luogo del sinistro, ricorreva la piena consapevolezza dello stesso di avere provocato un sinistro con conseguenze potenzialmente le- sive, di cui aveva del tutto omesso di curarsi, sia in relazione agli obblighi solidaristici che su di esso gravavano, sia in ordine all'obbligo di consentire la sua identificazione.

Priva di illogicità evidenti è poi la motivazione della sentenza impugnata in punto di identificazione del conducente del veicolo investitore nella persona del PASCUCCI, in ragione della descrizione del vei- colo e del rinvenimento dello stesso non distante dal luogo del sinistro con tracce evidenti della collisione sulla carrozzeria del veicolo che aveva in uso. 3.2 In termini del tutto logici sotto il profilo motivazionale il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità dell'azione, improntata a gravissima negligenza nell'affrontare nottetempo la circolazione stradale con gravi pro- blemi alla vista, e dell'offesa al bene giuridico protetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità personale degli utenti della strada.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Cons