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Sentenza — n. 41292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations extinguishing the crime of driving under influence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for driving under the influence without remanding the case. The defendant argued for procedural errors regarding the suspension of the statute of limitations during the pandemic, but the court found the crime extinguished by the maximum prescription period. Consequently, the conviction was voided because the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the conviction is annulled without remand, and no further examination of procedural vices or lack of reasoning is required.

Parole chiave

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statute of limitations driving under influence criminal prescription annulment without remand extinguishment of crime procedural nullity Cassation appeal momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 611 c.p.p.
pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod.
Art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
covid di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
art. 611 cod. proc. pen
pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATELLA EMANUELE nato a SANREMO il 17/06/1990 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Emanuele Latella ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza' con la quale la Corte di appello di Genova il 17 ottobre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di La Spezia il 14 febbraio 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso in ora notturna, provocando un incidente stradale, fatto contestato come commesso il 25 aprile 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. L'impùtato si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo): sotto il primo profilo, censura la giustificazione della sentenza, che sarebbe carente, illogica e contraddittoria quanto alla confutazione del secondo tra i motivi di appello, cioè la sussistenza di un nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l'incidente, che sarebbe, invece, attribuibile ad altra causa ossia alla distrazione del conducente; sotto l'ulteriore profilo, denuncia la violazione della disciplina sulla prescrizione, in quanto, contrariamente a quanto si legge alla p. 3 della sentenza impugnata, la Difesa, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado tramite servizio postale il 30 marzo 2020, con consegna avvenuta il 2 aprile 2020, ha chiaramente inteso di non volersi avvalere del temine di sospensione cd. covid di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen. sicuramente spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pur tenendo conto dei periodi di sospensione. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione, con particolare riferimento al tema - di diritto - dell'esatto calcolo della durata della sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, nell'ipotesi in cui la Parte non abbia inteso avvalersi della stessa.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., che in ogni caso è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata e risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dél Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri