Appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pavia Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize the precedence of generic mitigating circumstances over recidiva, claiming a violation of law. The court rejected this, stating the arguments were manifestly unfounded, lacked necessary criticism of the lower court's reasoning, and were already adequately examined by the district judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod.pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision on the precedence of mitigating circumstances over recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIA ANGELO nato a CATANIA il 07/09/1993 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena nei confronti di PAVIA Angelo in mesi quattro di reclusione, euro 800 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva, in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Manifestamente infondato è il motivo concernente il trattamento sanzionatorio atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilievo assorbente della recidiva riconosciuta (art.99 comma 4 cod.pen. che preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti) e della assenza di ulteriori profili di meritevolezza 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro